Maternità e lavoro: indennità, rientro e ispettorato.

Oggi parleremo di maternità e lavoro, e di tutti i diritti e doveri di cui godono le madri lavoratrici, cercando di fare un pò di chiarezza sulla normativa che regola congedi ed indennità delle mamme e, come vedremo, anche dei papà.

Maternità: come viene tutelata la salute di madre e figlio?

Le madri lavoratrici sono tutelate dalla legge nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

La normativa vigente vieta che le madri siano adibite a lavori che potrebbero essere pericolosi per loro e per il bambino (tra cui anche i lavori notturni) per un periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese di età del figlio.

Tutte le madri inoltre, sono obbligate ad astenersi dal lavoro per un periodo che va da due mesi prima del parto a tre mesi dopo di esso. Questo periodo di astensione dal lavoro prende il nome di congedo di maternità, durante il quale la madre percepirà un’indennità pari all’80% della normale retribuzione.

Il congedo di maternità potrà essere allungato qualora si venissero a creare determinate condizioni, come:

  • Gravi complicazioni nel corso della gravidanza.
  • Condizioni di lavoro pericolose per la salute di madre e figlio.
  • Impossibilità di spostare la madre ad altre mansioni.

Atro dato importante, a tutela di maternità e lavoro, è il diritto della madre, al rientro dal congedo di maternità, di essere reintegrata con le stesse mansioni e nella stessa unità produttiva cui era adibita precedentemente.

Inoltre, in caso di morte o grave malattia della madre, o abbandono ed affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo potrà usufruire del congedo di maternità e potrà assentarsi dal lavoro per i tempi previsti dalla legge.

Congedi parentali: come funzionano?

Entrambi i genitori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro (anche contemporaneamente), durante i primi anni di vita del bambino. Questo periodo di assenza prende il nome di congedo parentale, ed è regolato dalle seguenti norme:

  • I genitori lavoratori (durante i primi 12 anni di vita del figlio) possono astenersi dal lavoro per un totale di 10 mesi, continuativi o meno.
  • Per i primi 6 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo massimo di 6 mesi, i genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della normale retribuzione.
  • I genitori possono anche avvalersi della possibilità di un congedo parentale “a ore”, senza essere obbligati ad usufruirne giornalmente.

I genitori che volessero usufruire del congedo parentale dovranno comunicarlo al datore di lavoro entro questi tempi:

  • Fino a 5 giorni prima in caso di congedo giornaliero.
  • Fino a 2 giorni prima in caso di congedo su base oraria.

Col Jobs Act è stato introdotta la possibilità, alternativa al congedo parentale, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro part-time (la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50%).

Inoltre, in via sperimentale, è stata proprogata fino a tutto il 2016 la possibilità per la madre di usufruire, al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, della corresponsione di voucher da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Maternità e lavoro normative

Cosa fare per poter usufruire dei congedi.

Per usufruire dei vari congedi, sia di maternità che parentali, è necessario seguire una determinata procedura, e comunicare per tempo al datore di lavoro e agli enti preposti il loro inizio:

  • Entro due mesi dalla data presunta del parto, la madre dovrà presentare all’INPS (per via telematica) ed al datore di lavoro la domanda apposita, corredata da un certificato medico che attesti la data presunta del parto.
  • Per quanto riguarda il periodo di astensione dal lavoro post-partum, la lavoratrice dovrà presentare all’INPS ed al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio (entro 30 giorni dal parto).
  • Per quanto riguarda l’astensione facoltativa, ossia il congedo parentale, dovrà essere fatta comunicazione al datore di lavoro e presentata la relativa domanda all’INPS (di cui copia dovrà essere data al datore di lavoro), mei tempi che abbiamo prima enunciato.

Maternità, licenziamento e reintegrazione.

I genitori che abbiano usufruito di congedi sono tutelati dalla legge attraverso il divieto di licenziamento che dura dall’inizio della gravidanza sino al compimento di 1 anno di età del figlio. Per questo motivo, le eventuali dimissioni presentate in questo periodo, vanno convalidate davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Qualora si verificasse un lincenziamento nel periodo di maternità, la legge lo considera nullo, ed il datore di lavoro avrà l’obbligo di:

  • Reintegrare la vittima del licenziamento nel suo posto di lavoro.
  • Risarcire il danno con una cifra che ammonti alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.
  • Versare i contributi dovuti per tutto il periodo di durata del licenziamento.

Il soggetto licenziato avrà anche la possibilità di scegliere, al posto della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di una somma pari a 15 mensilità.

Questa a grandi linee è la normativa che regola i rapporti fra maternità e lavoro, argomento delicato e a volte spinoso, che andrebbe affrontato molto più approfondito di come abbiamo fatto in questa sede.

Per qualsiasi dubbio e chiarimento noi di Studio Tozza saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.