Oggi parleremo del cosiddetto contratto di lavoro a chiamata, conosciuto anche come intermittente o “job on call”, e cercheremo di capire in cosa consiste, da chi e quando può essere stipulato, e quali sono diritti e doveri di chi lo sottoscrive.
Cosa si intende per contratto di lavoro a chiamata?
Quello a chiamata non è altro che un contratto di lavoro subordinato, attraverso il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per svolgere prestazioni a carattere discontinuo. In pratica viene stipulato quando si presenta la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni che non hanno una frequenza predeterminabile, chiamandolo all’occorrenza.
Due sono fondamentalmente i tipi di contratto di lavoro a chiamata:
- Quello in cui il lavoratore sceglie di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
- Quello in cui il lavoratore sceglie di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
Nel primo caso il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dai CCNL, che rappresenta un reddito imponibile sia ai fini contributivi che fiscali: per questo motivo concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il rapporto di lavoro a chiamata può essere sia a tempo indeterminato che determinato, e chi lo svolge ha diritto allo stesso trattamento contributivo, previdenziale ed assistenziale di un suo pari livello occupato con un normale contratto.
Lo stesso lavoratore può sottoscrivere più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro, e i soggetti iscritti alle liste di mobilità e assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata, mantengono l’iscrizione ad esse.
Quando e da chi può essere stipulato il contratto di lavoro intermittente?
Questo particolare tipo di contratto può essere stipulato da qualunque lavoratore e da qualunque impresa (con eccezione della Pubblica Amministrazione) per tutte quelle esigenze individuate dai contratti collettivi o da un apposito decreto ministeriale. Ciò non toglie che i datori di lavoro possono ricorrervi esclusivamente in presenza di determinate ipotesi soggettive:
- Soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età.
- Lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati.
Il contratto può essere stipulato anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno: sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale lavoratori dello spettacolo, addetti ai centralini, guardiani e receptionist.
Il lavoro intermittente è inoltre ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate nell’arco di 3 anni solari (con eccezione dello spettacolo, del turismo e dei pubblici esercizi). Superato questo periodo si trasforma in rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
E’ importante ricordare che il contratto di lavoro a chiamata non è consentito:
- Presso le aziende che nei 6 mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi o nelle quali è in corso la sospensione o riduzione degli orari di lavoro per cassa integrazione di lavoratori adibiti a mansioni per le quali si effettua la chiamata.
- Per sostituire lavoratori in sciopero.
- Nell’eventualità che le imprese non abbiano messo in sicurezza l’ambiente di lavoro ai sensi di legge.
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