Ferie non godute: diritti e doveri.

Molti di noi continuano ad avere molti dubbi in materia di ferie non godute, e si domandano se siano obbligati ad usufruirne o possano chiedere che gli vengano pagate. Oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento, fugando tutti i dubbi.

Ferie: cosa dice la Legge?

Le ferie del lavoratore maturano mensilmente, nella misura di 1 o 2 giorni per mese (possono anche essere richieste anticipatamente alla loro maturazione, ma in questo caso devono essere accordate dal datore di lavoro).

A decidere delle ferie è il datore di lavoro, tenendo conto dell’organizzazione dell’azienda e degli interessi del lavoratore, arrivando ad una scelta equa che consideri le esigenze di entrambi.

Secondo la Legge le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, che ogni anno deve avere a disposizione un minimo di 4 settimane libere e, di queste 4:

  • 2 settimane devono essere godute (tutte di fila per garantire al lavoratore il giusto riposo) entro l’anno di maturazione.
  • 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Fin qui tutto a posto: il problema sorge quando le ferie maturate sono molte ed il lavoratore non può o non vuole utilizzarle.

In questo caso si parla di ferie non godute, e le domande che sorgono sono fondamentalmente due:

  • Il lavoratore è sempre obbligato ad usufruire delle ferie?
  • Le ferie non godute possono essere pagate?

Vediamo ora cosa dice la Legge in proposito.

Ferie non godute pagamento

Ferie non godute: come comportarsi?

Fughiamo ogni dubbio: secondo la Legge, le ferie non godute non possono essere pagate finché il dipendente sta lavorando nell’azienda dove le ha maturate.

Questo divieto assoluto di “monetizzazione” ha lo scopo di salvaguardare l’inalienabile diritto del lavoratore a curare la propria salute e a godersi il giusto riposo.

Le ferie non godute devono invece essere pagate nei seguenti casi:

  • Se il contratto del lavoratore è in scadenza.
  • Se il lavoratore viene licenziato.
  • Se il lavoratore da le dimmissioni.

In questi casi il datore di lavoro sarà obbligato a versare al lavoratore un’indennità per le ferie non godute (che comprenderà la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie), come risarcimento per il danno subito dal lavoratore a causa della mancata fruizione del riposo che gli è riconosciuto dalla Costituzione.

Questa indennità non è soggetta a tassazione in quanto considerata un vero e proprio risarcimento, e non una retribuzione.

Il datore di lavoro ha comunque sempre il dovere di verificare che le ore di ferie siano effettivamente godute dai propri dipendenti e, in caso contrario:

  • Dovrà versare all’INPS i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, più i contributi previsti per la retribuzione del mese successivo a quello della scadenza delle ferie.
  • Sarà soggetto a sanzioni economiche che possono arrivare ai 1500 euro.

E’ bene ricordare che le ferie non scadono, e possono essere godute successivamente dai dipendenti o pagate al termine del contratto di lavoro, qualunque ne sia la causa.

I datori di lavoro spingono quindi i propri dipendenti a godere delle ferie nei tempi stabiliti, proprio per non incorrere nelle svariate sanzioni di cui sopra.

Queste, a grandi linee, sono le principali norme che regolano la fruizione delle ferie nell’ambito dei rapporti di lavoro: per qualunque eventuale dubbio o richiesta di chiarimento, Studio Tozza sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande.