Esonero contributivo biennale: tutte le novità del 2016

In seguito alla Riforma del diritto del lavoro attuata dal Governo Renzi attraverso provvedimenti di legge varati fra il 2014 ed il 2015, e che prende il nome di Jobs Act, sono state introdotte molte novità per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, compresi sgravi contributivi che mirano ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato in Italia. Entriamo ora un po’ più nello specifico della questione e cerchiamo di capire in cosa consiste l’esonero contributivo biennale introdotto con la Legge di Stabilità 2016.

Esonero contributivo biennale: in cosa consiste?

Il Jobs Act prevede per i datori di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato a partire dal 1 Gennaio 2016, una decontribuzione, ossia uno sgravio nel pagamento dei contributi, sviluppato in questi termini:

  • Sarà pari al 40% dei contributi complessivi a carico del datore di lavoro (escluso il premio INAIL).
  • Il suo massimale sarà di 3.250 euro.
  • Avrà una durata di 24 mesi.

Questo beneficio è applicabile a tutti i datori di lavoro privati ed anche a quelli agricoli, ma per questi ultimi con condizioni di finanziamento specifiche.

L’esonero contributivo biennale riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1/1/2016 al 31/12/2016 compresi i contratti di lavoro Part-time, ed è valido sia per le nuove assunzioni che per le trasformazioni di contratto (passaggio da un’altra forma di contratto al tempo indeterminato).

Sono esclusi da questo beneficio, in quanto per essi sono già previste aliquote previdenziali ridotte:

  • I contratti di lavoro domestico.
  • Contratti di apprendistato.

Vediamo ora più precisamente chi può rientrare in questo sgravio contributivo e se quest’ultimo è cumulabile con altri incentivi volti a promuovere il mercato del lavoro.

Esonero contributivo biennale requisiti

Sgravio contributivo biennale: requisiti e cumulabilità con altri incentivi.

Dell’ esonero contributivo biennale del 40% possono usufruire tutti i lavoratori o ci sono delle eccezioni? Ecco le condizioni che ne regolano l’applicazione:

  • E’ applicabile qualora il lavoratore non sia stato occupato con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro.
  • Non è applicabile nel caso in cui, nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, il lavoratore abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’incentivo.
  • Non è previsto per i lavoratori per i quali sia già stato usufruito lo stesso incentivo in relazione a precedenti assunzioni.

Quanto alla cumulabilità di questo con altri incentivi, la circolare INPS è molto chiara: l’esonero contributivo biennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Quindi non è cumulabile con:

  • L’incentivo per le assunzioni di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da più di 12 mesi.
  • L’incentivo per l’assunzone di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’esonero contributivo biennale è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica (quelli in cui vengono versate al datore di lavoro somme di denaro per incentivare l’assunzione di determinate categorie di lavoratori), quali:

  • L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili.
  • L’incentivo per l’assunzione dei giovani genitori.
  • L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASPI.
  • L’incentivo inerente al programma Garanzia Giovani.

Questi sono a grandi linee i punti principali della normativa che caratterizzano l’esonero contributivo biennale introdotto con la Legge di Stabilità 2016, se volete approfondire ulteriormente la questione vi invitiamo a prendere visione della relativa circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016.

Per ogni ulteriore dubbio lo Studio Tozza è disponibile per ulteriori chiarimenti.