Collaborazione coordinata e continuativa: facciamo chiarezza!

La collaborazione coordinata e continuativa è normalmente definita in molti modi, fra cui prestazione d’opera, consulenza, lavoro parasubordinato: tanti termini per indicare lo stesso rapporto di lavoro. Oggi cercheremo di fare chiarezza e di capire una volta per tutte cosa si intende per contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detto anche CO.CO.CO.

Cosa si intende per collaborazione coordinata e continuativa?

Il Decreto Legge del 2015 ha introdotto alcune novità in fatto di lavoro cosiddetto “atipico”, abrogando il contratto a progetto ed abrogando il divieto di utilizzo della collaborazione coordinata e continuativa nei settori privati.

Attualmente anche i datori di lavoro privati possono quindi avvalersi di questa forma contrattuale, prima riservata esclusivamente agli enti pubblici.

In poche parole, la collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro autonomo caratterizzato, rispetto all’attività del committente, da:

  • Continuità
  • Coordinamento
  • Collaborazione

I collaboratori coordinati e continuativi sono anche detti lavoratori “parasubordinati” perché fanno parte di una categoria intermedia fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. I collaboratori lavorano infatti in autonomia, senza vincoli di subordinazione, ma sempre nell’ambito di un rapporto continuativo con il proprio datore di lavoro e, soprattutto, da quest’ultimo coordinato. Il collaboratore è quindi inserito nell’organizzazione aziendale ed opera all’interno del suo ciclo produttivo.

Caratteristiche principali del CO.CO.CO.

Nella collaborazione coordinata e continuativa il collaboratore gode di totale autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, e non è soggetto al potere direttivo e disciplinare del committente che, come dicevamo prima deve limitarsi a coordinare la sua attività lavorativa nell’ambito delle esigenze aziendali. In pratica:

  • Il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di lavoro.
  • Il colaboratore svolge una serie di prestazioni lavorative ripetute in misura apprezzabile nel tempo, stabilite da un accordo fra le parti.
  • Il collaboratore svolge un lavoro funzionalmente collegato al ciclo produttivo dell’azienda per cui lavora.
  • Il collaboratore deve essere retribuito in forma periodica e prestabilita.

In poche parole, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa prevede che il collaboratore goda di autonomia circa modalità, tempo e luogo di lavoro, ma la sua attività deve essere funzionalemente e strutturalmente collegata all’organizzazione dell’azienda con cui collabora.

Inoltre il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non ha un tempo minimo o un tempo massimo di durata, e può essere rinnovato più volte.

Collaborazione coordinata e continuativa caratteristiche

Contratto di collaborazione: contributi e aliquote.

Per quanto riguarda i contributi, nei rapporti di lavoro coordinati e continuativi, questi ultimi sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

Il committente ha comunque l’obbligo di versare anche la quota a carico del lavoratore, che viene trattenuta direttamente nella busta paga.

Per il 2016 l’aliquota da versare sale al 31,72%, un punto percentuale in più rispetto al 2015.

L’aliquota contributiva salirà rispettivamente:

  • Al 32,72% nel 2017.
  • Al 33,72% nel 2018.

Al fine di applicare correttamente la suddetta, il committente deve acquisire dal lavoratore una apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva, che indichi l’eventuale titolarità di pensioni o ulteriori rapporti assicurativi.

I versamenti andranno  effettuati con un modello F24 e scadranno il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Questo, a grandi linee è tutto quello che c’è da sapere sulla collaborazione coordinata e continuativa e sulle norme che la regolano. Per eventuali chiarmienti Studio Tozza sarà felice di rispondervi.