Oggi cercheremo di capire bene cosa si intende quando si parla di Stage e Tirocini: prima di tutto, i due termini sono sinonimi. Ora, cerchiamo di entrare nello specifico della normativa che ne regola lo svolgimento.
Stage e Tirocini: di cosa si tratta?
Lo stage o, meglio, il cosiddetto tirocinio formativo, come dice il nome stesso, è un periodo di “formazione” e di orientamento al lavoro. E non ha nulla a che vedere con un rapporto di lavoro subordinato.
In pratica consiste in un periodo (determinato) di inserimento di un soggetto all’interno di un contesto lavorativo, in modo che quest’ultimo acquisti esperienza pratica in un determinato settore.
Lo stage o tirocinio che dir si voglia, serve a favorire l’inserimento (o il reinserimento) dei soggetti nel mondo del lavoro, aiutandoli nelle loro scelte professionali, e permettendogli di acquisire un determinato bagaglio di conoscenze.
Esistono due tipi di tirocinio:
- Tirocinio curriculare: fa parte di un programma di apprendimento svolto nell’ambito di piani di studio di scuole ed università, e serve ad arricchire le competenze dello studente con l’alternanza studio/lavoro. Per inziare questo tipo di Tirocinio, il soggetto interessato deve essere iscritto ad un corso di studio attivato da chi promuove quest’ultimo.
- Tirocinio non curriculare: specifico per coloro che si trovano nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, è finalizzato a fornire una formazione specifica in un ambiente lavorativo determinato, favorendone la conoscenza diretta. Di questa categoria fanno parte anche gli stage di inserimento o reinserimento di inoccupati, disoccupati o soggetti in mobilità, nel mondo del lavoro.
Tirocinio: condizioni necessarie per attivarlo.
Condizione necessaria per intraprendere qualunque tipo di tirocinio è l’aver terminato la scuola dell’obbligo.
Lo stage, per essere posto in essere, necessita di una convenzione fra:
- Ente promotore: scuola, università, agenzia per l’impiego o uno degli enti abilitati.
- Soggetto ospitante: azienda, cooperativa, studio professionale o anche ente pubblico dove lo stagista effettuerà il suo tirocinio formativo.
Il tutto dovrà ovviamente essere corredato da un progetto formativo, redatto in collaborazione dal soggetto ospitante e dallo stagista.
Per evitare abusi da parte delle aziende, ognuna di esse non potrà avvalersi contemporaneamente di più di un certo numero di stagisti e, nello specifico, potrà avere:
- 1 tirocinante se non ha più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.
- 2 tirocinanti se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è compreso far i 6 ed i 19.
Se il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda supera le 20 unità, il numero di tirocinanti non potrà essere superiore al 10% del loro numero complessivo.
Il tirocinante verrà affidato ad un responsabile cui potrà fare riferimento in ogni momento, e la sua esperienza lavorativa verrà seguita da un tutor aziendale.
Stage e tirocini: indennità e limiti temporali.
Fino a non moltissimo tempo fa, prima della Riforma Fornero, il tirocinante non aveva diritto a nessun tipo di retribuzione (anche se di solito per prassi gli venivano riconosciute alcune indennità o, almeno, dei rimborsi spese).
Dalla Riforma in poi, è previsto l’obbligo di versare un’indennità allo stagista, e le aziende che non lo fanno vanno incontro a sanzioni di vario genere. L’obbligo di assicurare gli stagisti presso l’INAIL e di stipulare una polizza di responsabilità civilie verso terzi, spetta invece agli enti promotori del Tirocinio.
Ad oggi, gli stage prevedono il pagamento di una indennità non inferiore ai 400 euro lordi mensili, riducibili a 300 (sempre lordi) qualora lo stagista percepisca buoni pasto o usufruisca del servizio mensa.
Nel rispetto di questi limiti, ogni Regione ha la facoltà di decidere autonomamente sull’ammontare degli indennizzi percepiti dai tirocinanti.
L’indennità non è invece obbligatoria qualora lo stagista usufruisca di trattamenti a sostegno del reddito, ma può comunque essere erogata, a a discrezione dell’azienda, ed è compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall’INPS.
Occore ricordare che la partecipazione ad una qualsiasi stage/tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione dello stagista.
Ovviamente il Tirocinio non è eterno, ed avrà una durata massima che non potrà essere superiore a:
- 4 mesi per gli stagisti che frequentano la scuola secondaria.
- 6 mesi per gli stagisti che frequentano istituti professionali di Stato, corsi di formazione professionale, corsi post-diploma o post-laurea.
- 12 mesi per gli stagisti inoccupati o disoccupati.
- 12 mesi per gli stagisti che frequentano l’università (compresi corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione).
- 12 mesi per gli stagisti che fanno parte delle categorie cosiddette “svantaggiate” (invalidi, soggetti sottoposti a trattamenti psichiatrici, alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, minori in età lavorativa che versano in situazioni di difficoltà familiari).
- 24 mesi per gli stagisti diversamente abili.
Questa, a grandi linee, la normativa che regola lo svolgimento degli stage in Italia. Per informazioni più precise vi invitiamo a consultare il sito istituzionale della vostra regione di appartenenza.
Per ulteriori chiarimenti, noi di Studio Tozza siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande.