A far data al 01.03.2015 e fino al 30.06.2018, il lavoratore in forza presso la stessa azienda da almeno 6 mesi può optare per la scelta di ricevere mensilmente la quota di trattamento di fine rapporto maturata da tale data. Nulla cambia per quanto riguarda il regime della concessione delle anticipazioni di TFR maturate a tutto il 28.02.2015.
Tale importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria (anziché separata), e non sarà soggetto a contribuzione.
Anche i lavoratori che attualmente devolvono il TFR a un fondo di previdenza complementare, possono esercitare l’opzione.
Si precisa che la scelta di ricevere mensilmente il TFR in busta paga è IRREVOCABILE fino al 30.06.2018.
Tutti i datori di lavoro (eccetto le aziende considerate in crisi e oggetto di procedura concorsuale) sono obbligati, in caso di richiesta del dipendente, ad anticipare la quota mensile di TFR, anche avvalendosi della possibilità, per le sole aziende con meno di 50 dipendenti, di accedere a un apposito finanziamento garantito da un fondo INPS. In tal caso, il datore di lavoro potrà richiedere alla banca convenzionata di anticipare la somma direttamente al lavoratore.
Si segnala che il 6% del TFR anticipato (direttamente o tramite la convenzione istituita con la banca) è deducibile fiscalmente dal reddito di impresa, inoltre per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è prevista la deducibilità totale dal reddito d’impresa del TFR maturato.