Orario di lavoro: tutto quello che c’è da sapere!

Oggi tratteremo la questione, a volte spinosa, dell’orario di lavoro, che la Legge regola imponendo precisi limiti, entro i quali i contratti collettivi possono applicare eventuali variazioni: cercheremo di darne una definizione corretta e di analizzare in maniera esauriente la normativa.

Cosa si intende per orario di lavoro?

La Legge definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività”.

Importante è la distinzione fra lavoro normale e lavoro straordinario: l’orario di lavoro normale non può superare le 40 ore settimanali, e per orario straordinario si intende quello eccedente l’orario normale, e che per legge deve essere contenuto, remunerato a parte e compensato con maggiorazioni stabilite dal contratto collettivo.

La Legge stabilisce inoltre che l’orario di lavoro, compresi gli straordinari, non debba superare una media di 48 ore settimanali in 4 mesi, elevabili dai contratti collletivi fino a 12. Ovviamente, nel computo della media, andranno esclusi i periodi di ferie o le assenze per malattia. Spetterà poi ai contratti collettivi indicare le modalità di esecuzione del lavoro straordinario, ovviamente nell’ambito del limite delle 48 ore.

In assenza di particolari direttive, la Legge prevede che il ricorso al lavoro straordinario sia ammesso solo previo accordo con il lavoratore e per un periodo non superiore alle 250 ore annuali.

Dal limite legislativo delle 40 ore di lavoro “normali” sono escluse alcune categorie di lavoratori impiegati in settori particolari, che avranno diritto, oltre a delle maggiorazioni contributive, anche a riposi compensativi.

Dopo 6 giorni di lavoro consecutivo, ogni lavoratore avrà diritto al riposo e per i lavoratori tenuti ad essere reperibili anche di Domenica, saranno previsti diritti aggiuntivi.

Orario di lavoro legislazione

Cosa si intende per riposo dal lavoro?

Per “riposo” si intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro, e viene distinto in:

  • Riposo giornaliero: la Legge non stabilisce un limite preciso di orario di lavoro giornaliero, ma prescrive che il riposo non possa essere inferiore alle 11 ore consecutive ogni 24.
  • Riposo settimanale: la Legge prevede almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, quest’ultimo può essere fissato anche in una giornata diversa dalla domenica e, in casi particolari, effettuato mediante turnazione.
  • Ferie annuali: tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore alle 4 settimane, e che non può essere in alcun modo sostituito dall’indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Un discorso a parte va invece fatto per le pause giornaliere, delle quali dovrebbe occuparsi la contrattazione collettiva, stabilendone modalità e durata, qualora l’orario di lavoro giornaliero sia superiore alle 6 ore. In assenza di specifiche indicazioni, la Legge prevede che al lavoratore venga concessa una pausa non inferiore ai 10 minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo di lavoro giornaliero.

Questa, a grandi linee è la normativa che regola l’orario di lavoro che, come abbiamo detto prima, può subire alcune variazioni a seconda dei vari contratti collettivi: per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitate a contattare lo Studio Tozza, il cui staff sarà disponibile a rispondere a tutte le vostre domande.