Lavoro a domicilio: disciplina e divieti.

Oggi tratteremo di un argomento che sta prendendo sempre più piede nell’ambito della disciplina del lavoro, grazie alla possibilità di lavorare “in remoto”, tramite l’utilizzo di pc, smatphone e tablet: il lavoro a domicilio. Nei prossimi paragrafi esporremo tutte le norme che lo regolano ed il trattamento cui sono sottoposti i dipendenti che lo svolgono.

Cosa si intende per lavoro a domicilio?

Il lavoro a domicilio non è altro che una particolare forma di lavoro dipendente che, anziché presso l’azienda, viene svolto presso il domicilio del lavoratore. In pratica, sono considerati lavoratori a domicilio tutti coloro che eseguono, con vincolo di subordinazione, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, nel loro domicilio o in un locale di cui abbiano disponibilità.

I principi che regolano questo tipo di rapporto di lavoro, generalmente sono gli stessi applicabili ai lavoratori dipendenti, salvo rare eccezioni.

Il datore di lavoro che intenda commissionare lavoro a domicilio dovrà procedere all’assunzione mediante le medesime modalità previste per i lavoratori dipendenti ed avrà l’obbligo di trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni e la misura della loro retribuzione nel libro unico del lavoro che, per ciascun lavoratore, dovrà anche riportare:

  • Date e ore di consegna e riconsegna del lavoro.
  • Descrizione del lavoro eseguito.
  • Specificazione di quantità e qualità di quest’ultimo.

Tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) dovranno dare comunicazione della volontà di instaurare un rapporto di lavoro a domicilio al servizio competente del territorio entro il giorno antecedente a quello di inizio del rapporto, utilizzando il modello unificato Lav.

lavoro a domicilio normativa

Lavoro a domicilio: retribuzione e divieti.

Il calcolo della retribuzione per i lavoratori a domicilio avviene sulle tariffe di cottimo pieno stabilite dai contratti collettivi di categoria (qualora non siano previste, tali tariffe verranno determinate da una commissione regionale).

Secondo i CCNL, i lavoratori a domicilio hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione, in sostituzione del mancato godimento di istituti contrattuali quali gratifiche natalizie, ferie e festività. Tale maggiorazione ha natura retributiva, pertanto sarà assoggettata ai contributi previdenziali ed assistenziali. Questi ultimi saranno quelli previsti per i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

I lavoratori a domicilio hanno diritto ad indennità di disoccupazione sia in conseguenza della fine di un rapporto di lavoro sia per sospensione dell’attività aziendale per motivi non prevedibili. La normativa vigente si applica anche in caso di malattia.

E’ bene ricordare che il lavoratore a domicilio può svolgere la sua attività esclusivamente nel rispetto del vincolo di subordinazione: sarà il datore di lavoro a determinare l’attività che dovrà essere svolta, tempi, modalità di consegna e quant’altro. In assenza di vincoli di subordinazione, il lavoro sarà considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un’altra disciplina.

Il ricorso al lavoro a domicilio è invece vietato nei seguenti casi:

  • Quando comporta l’utilizzo di sostanze e materiali nocivi per il lavoratore.
  • Quando il lavoro viene svolto per conto di aziende che negli ultimi 12 mesi abbiano effettuato licenziamenti o sospensioni a causa di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione.
  • Quando il lavoro viene svolto per conto di aziende che vogliano proseguire l’attività in seguito a cessione di macchinari e attrezzature, utilizzando i dipendenti precedentemente occupati nei propri reparti.

Qualora vogliate saperne di più su normative ed eccezioni, lo staff di studio Tozza, che da anni si occupa di consulenza del lavoro a Milano, sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande sull’argomento.