Ormai è periodo di compilazione della dichiarazione dei redditi: per questo motivo oggi cercheremo di spiegare nella maniera più chiara possibile cosa è l’IRES, a quali redditi viene applicata, in che percentuale e come e quando è obbligatorio pagarla.
Che cosa è l’IRES e ai redditi di quali soggetti si applica?
L’acronimo IRES sta a significare Imposta sul Reddito delle Società. Questa tassazione è di tipo:
- Diretto: si applica al reddito nel momento in cui esso viene prodotto.
- Proporzionale: aumenta proporzionalmente all’aumentare del reddito, grazie all’applicazione di una percentuale fissa.
L’IRES, che ha sostituito nel 2004 l’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG), viene applicata:
- A società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
- Ad enti pubblici e privati (diversi dalle società) e trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali.
- A società, enti e trust di qualsiasi tipo (con o senza personalità giuridica) non residenti nel territorio dello Stato.
La base imponibile IRES è costituita dal reddito d’impresa, che è dato dalla differenza fra i ricavi ed i costi deducibili sostenuti per lo svolgimento di una determinata attività.
Sulla base imponibile, prima di applicare l’aliquota IRES, se previste si effettueranno variazioni fiscali (importi di varia natura che, secondo specifiche normative, devono essere sommati o sottratti alla differenza fra ricavi e costi).
IRES: a quanto ammonta l’aliquota e come si calcola?
L’aliquota IRES non è fissa, ed è stata soggetta a cambiamenti nel corso degli anni: dal 33% fino al 2007 è passata al 27,5%, e dal periodo d’imposta 2017 si ridurrà al 24% come previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Per la dichiarazione dei redditi che faremo quest’anno, l’aliquota IRES da applicare sarà ancora al 27,5% .
Fate attenzione: la base imponibile su cui applicare l’aliquota va calcolata sottraendo dal reddito d’impresa solo i costi relativi all’anno cui si riferiscono e che sono correlabili ai ricavi che hanno contribuito ad ottenere. I costi non vanno sottratti dai ricavi quando avviene il loro pagamento ma ad essi si applica il cosiddetto “principio di competenza”. Lo stesso discorso vale ovviamente per i ricavi.
Da sottolineare anche il fatto che non tutti i costi possono essere sottratti nello stesso modo, e non tutti si possono dedurre integralmente, secondo regole dettate dal diritto tributario.
Una volta calcolata con esattezza la base imponibile, quest’ultima va moltiplicata per l’aliquota, ottenendo l’imposta lorda da cui andranno sottratti:
- Detrazioni e ritenute subite
- Crediti di imposta
- Acconti di imposta versati
L’imposta IRES da pagare è suddivisa in:
- Saldo
- Acconto
Il saldo va pagato entro il 16 giugno del mese successivo alla chiusura dell’anno di riferimento, e può anche essere rateizzato. Ogni società è tenuta inoltre a versare anche un acconto IRES per l’anno successivo, pari al 100% di quello dovuto per l’anno precedente, e che può essere diviso in due rate. La prima rata dell’acconto va versata entro il 16 giugno dell’anno di riferimento e la seconda entro il 30 novembre successivo.
Le scadenze possono subire variazioni o proroghe di anno in anno, e per questo motivo è sempre opportuno consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sono presenti tutte le informazioni aggiornate.
Il calcolo dell’IRES non è semplicissimo, e sarebbe sempre meglio affidarsi a professionisti del settore: per eventuali chiarimenti, lo staff dello Studio Tozza è disponibile a fugare ogni vostro dubbio.