Domicilio, residenza e domiciliazione fiscale: si sente sempre di più parlare di questi argomenti, ma siamo sicuri di conoscere il loro significato specifico? Oggi cercheremo di chiarire questi termini di fondamentale importanza nella gestione delle attività tributarie delle società e dei singoli contribuenti.
Cosa si intende per domicilio fiscale?
Detto in parole semplici, il domicilio fiscale è il luogo in cui il contribuente riceve tutte le comunicazioni e le notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- Le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune alla cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti in Italia, hanno il proprio domicilio fiscale nel comune dove è stato prodotto il reddito (quello più elevato in caso sia stato prodotto in comuni diversi).
- Le persone giuridiche (siano esse imprese, società, enti e via dicendo), hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, quella amministrativa. Qualora non sia presente nemmeno questa, le notifiche relative all’attività tributaria verranno spedite nel luogo in cui viene svolta l’attività prevalente della società in questione.
Il domicilio fiscale (da non confondere con la residenza fiscale, che serve solamente ad individuare quali sono i soggetti tenuti a pagare le tasse in Italia) serve a stabilire l’ufficio tributario territorialmente competente ai fini di controlli ed accertamenti fiscali, nonché a determinare la competenza territoriale del giudice penale e delle commissioni in caso di reati tributari.
Cosa si intende per domiciliazione fiscale?
Sia le persone fisiche, che ricevono le comunicazioni del fisco nella propria residenza anagrafica, sia quelle giuridiche, che la ricevono nella propria sede legale, possono decidere che vengano recapitate ad un indirizzo diverso dal proprio domicilio fiscale (presso il proprio commercialista o consulente del lavoro, per esempio): in questo caso si parla di domiciliazione fiscale.
Il cambio di domicilio fiscale può avvenire a patto che la persona o l’ufficio indicati per la domiciliazione si trovino nello stesso comune del domicilio precedente, e tale variazione andrà comunicata per tempo alla Agenzie delle Entrate, tramite una delle seguenti modalità:
- Compilando un apposito modello da inviare mediante raccomandata all’ufficio di competenza territoriale.
- Direttamente online, qualora il contribuente sia abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia.
La richiesta di domiciliazione fiscale ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, data dalla quale ogni notifica recapitata al vecchio domicilio fiscale risulterà nulla.
Questa, a grandi linee è la normativa che regola la domiciliazione: per eventuali chiarimenti non esitate a contattarci, allo scopo di facilitare il veloce disbrigo di tutte le attività tributarie.