Dimissioni volontarie: le novità del Jobs Act 2016

Con decorrenza 12 marzo 2016, in attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2015, ogni lavoratore dipendente per poter dare le dimissioni volontarie al proprio datore di lavoro dovrà seguire una ben precisa procedura telematica, pena l’inefficacia delle stesse, con conseguenza che il rapporto di lavoro dovrà intendersi ancora in essere e non sarà possibile procedere alla liquidazione del TFR e delle spettanze di fine rapporto.

In cosa consiste la procedura? Quali saranno le tipologie di lavoro subordinato coinvolte?

Cosa cambierà per il lavoratore e il datore di lavoro

Prima del Jobs Act, le dimissioni volontarie venivano comunicate tramite una lettera inviata con raccomandata o consegnata direttamente al datore di lavoro. Quando la copia del lavoratore veniva controfirmata dal datore di lavoro era ufficiale la recessione del contratto.

Dal 12 Marzo 2016 sarà invece obbligatorio rispettare una procedura telematica che potrà essere svolta autonomamente dal lavoratore o, per suo conto, dai “soggetti abilitati”. Resta invece invariata la procedura per le dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento che andranno consegnate personalmente alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

dimissioni volontarie

Le nuove dimissioni volontarie: chi sarà coinvolto

La nuova procedura sarà obbligatoria per le dimissioni volontarie e gli atti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ma alcune categorie saranno escluse:

  • lavoratori dimissionari durante il periodo di prova
  • lavoratori del pubblico impiego
  • lavoratori domestici
  • lavoratori parasubordinati (co.co.co.)
  • lavoratrici e lavoratori con figli entro i primi 3 anni di vita, in caso di adozione fino al 3° anno di ingresso in famiglia del minore: per loro continuerà ad essere valida la convalida da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
  • rapporti di lavoro marittimo

Il modulo: come compilarlo

La compilazione del modulo può essere effettuata sia dal lavoratore, sia da un soggetto abilitato per suo conto.

Per compilarlo autonomamente è necessario essere in possesso del PIN INPS DISPOSITIVO (da richiedere qui -> www.inps.it), registrarsi al sito del ministero del lavoro (-> www.cliclavoro.gov.it) e successivamente compilare il modulo online nelle sue 5 sezioni (scaricabile qui -> http://bit.ly/Modulo_Dimissioni):

  1. Dati del lavoratore
  2. Dati del datore di lavoro
  3. Anagrafica del rapporto di lavoro
  4. Tipologia del recesso con data di decorrenza
  5. Dati del Modulo di Dimissioni (che vi verranno forniti dal sistema informatico)

Compilato il tutto sarà sufficiente inviare tramite posta certificata (PEC) il modello di recesso all’indirizzo PEC del datore di lavoro.

Il lavoratore potrà in alternativa affidarsi ad un “soggetto abilitato” come Patronati, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali o Commissioni di Certificazione, recandosi presso i loro uffici, che provvederanno per loro conto alla compilazione e trasmissione telematica delle dimissioni volontarie.

In questo modo non sarà necessaria la registrazione nel portale ClicLavoro, né del PIN INPS.

modulo dimissioni volontarie

Revoche e sanzioni

Le dimissioni possono essere revocate entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di trasmissione del modello telematico, con le stesse modalità.

In caso di contraffazione e/o alterazione del modulo di convalida è prevista una sanzione amministrativa non diffidabile da 5.000 ai 30.000€, salvo che il fatto non costituisca reato

Perché una procedura telematica per le dimissioni volontarie

L’obiettivo primario del decreto legislativo è quello di eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, attraverso il quale il datore di lavoro può licenziare per qualsiasi motivo un proprio dipendente. Telematizzando il processo, ed essendo anche il lavoratore in possesso di un codice identificativo e di una data, ciò non sarà più possibile.

Inoltre il provvedimento va nella direzione di rendere sempre più automatici e diretti gli adempimenti burocratici.

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