Oggi parleremo di una tipologia di contratto di lavoro che prevede la riduzione del monte ore dei dipendenti e della loro retribuzione, il cosiddetto contratto di solidarietà, che a volte viene stipulato con le rappresentanze sindacali per far fronte a particolari situazioni che possono verificarsi in azienda.
Cosa è il contratto di solidarietà?
In pratica il contratto di solidarietà non è altro che uno strumento contrattuale pensato per venire incontro ad aziende e lavoratori in particolari situazioni: permette infatti di evitare licenziamenti individuali e collettivi in caso di crisi aziendale, mediante la riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione dei dipendenti. In poche parole il risparmio di ore lavorate viene distribuito sulla totalità della forza lavoro, in modo che, lavorando meno, possano lavorare tutti.
Due sono le principali finalità del contratto di solidarietà, che si concretizza in accordi stipulati fra azienda e rappresentanze sindacali:
- Evitare la riduzione del personale nei periodi di crisi (in questo caso si parla di contratto difensivo).
- Favorire nuove assunzioni attraverso la programmata riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti (il cosiddetto contratto espansivo, in realtà piuttosto raro)
Fino a non molto tempo fa, di contratti di solidarietà difensivi (rivelatisi estremamente utili per evitare la chiusura o la delocalizzazione di molte aziende in crisi), erano previste due tipologie:
- Tipo A: riservato alle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).
- Tipo B: riservati alle aziende non rientranti nel regime di CIGS e alle aziende artigiane.
Il Ministero del Lavoro, con una circolare del 2016 ha sancito l’abrogazione dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B: possono quindi continuare ad essere stipulati solo quelli di tipo A.
Contratto di solidarietà: categorie di lavoratori ed integrazione prevista.
I contratti di solidarietà difensivi di tipo A, veri e propri ammortizzatori sociali che, a differenza della cassa integrazione, possono essere stipulati solo in caso di grave crisi aziendale, interessano tutti i lavoratori dipendenti, tranne:
- Dirigenti
- Apprendisti
- Lavoratori a domicilio
- Lavoratori con anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni.
- Lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
- Lavoratori part-time la cui mansione viene dimostrata “strutturale” nella preesistente organizzazione del lavoro.
Il contratto di solidarietà viene concesso per 24 mesi prorogabili per altri 24 (per le regioni del Mezzogiorno la sua applicazione dura 36 mesi). La norma prevede per le ore di riduzione dell’orario, un’integrazione pari al 80% della retribuzione persa (erogata dall’INPS, ma anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro).
Le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi possono inoltre usufruire di sgravi contributivi, godendo di una riduzione pari al 35% dei contributi dovuti con riferimento ai lavoratori interessati da una contrazione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Per ulteriori approfondimenti o eventuali chiarimenti sull’argomento, lo staff di Studio Tozza sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande.