Novità sul contratto a tempo determinato

CAUSALE

La legge di conversione del Decreto Legge 34/2014 ha eliminato definitivamente la necessità di apporre una causale per instaurare un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, qualunque sia la durata del contratto. Quindi i contratti a tempo determinato saranno stipulati senza dover avere una motivazione specifica.

LIMITI

Si avvisa che a far data dal 21.05.2014 sarà possibile, nella generalità dei casi, assumere con contratto a tempo determinato nella misura massima del 20% della forza lavoro a tempo indeterminato calcolata al 01 gennaio dell’anno di assunzione.

Le imprese fino a 5 dipendenti possono sempre assumere 1 dipendente a tempo determinato.

I contratti collettivi possono tuttavia prevedere limiti diversi, che pertanto andranno applicati.

I limiti di cui sopra non sono richiesti per:

– fasi di avvio di nuove attività (nei limiti previsti dai CCNL)

– sostituzione di lavoratori assenti

– lavoratori stagionali

– lavoratori di età superiore a 55 anni di età

– lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

– contratti di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di servizi speciali, nei settori del turismo e dei
pubblici esercizi

– specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi

– start up innovative (per i primi 4 anni)

 SANZIONI

Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei suddetti limiti ammontano a:

– 20% della retribuzione in caso di 1 solo lavoratore assunto sopra il limite;

– 50% della retribuzione in caso di più di 1 lavoratore assunto sopra il limite.

Vi sono pareri contrastanti in capo alla conversione del contratto a tempo indeterminato in aggiunta alle suddette sanzioni. Si attendono ulteriori precisazioni ministeriali.

E’ dato tempo fino al 31.12.2014 per sistemare eventuali contratti in eccedenza (assunti prima del 21.05.2014) rispetto ai predetti limiti.

SI RAMMENTA IN OGNI CASO CHE E’ FATTO DIVIETO DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER LE IMPRESE CHE NON ABBIANO EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008.

DURATA

Generalmente massimo 36 mesi (comprensivi di proroghe o rinnovi).

PROROGHE

Possibilità di prorogare i contratti fino a un massimo complessivo di 5 volte nell’arco di 36 mesi (compresi eventuali nuovi contratti).

PERIODI DI STACCO TRA UN CONTRATTO E L’ALTRO

Tra due contratti a tempo determinato è necessario che vi sia un periodo di stacco tra uno e l’altro pari almeno a :

–        10 giorni se il contratto iniziale ha durata inferiore a 6 mesi

–        20 giorno se il contratto iniziale ha durata superiore a 6 mesi