Aspettativa: che cosa è e chi può richiederla.

Oggi parleremo di aspettativa (o congedo dal lavoro), cioè la sospensione dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo (solitamente non retribuita) che permette la conservazione del posto, ed illustreremo in cosa consiste e tutti i casi in cui è possibile richiederla.

Cosa si intende per aspettativa?

Durante la vita lavorativa può capitare che un dipendente debba assentarsi per un lungo periodo per motivazioni che non rientrano fra quelle solitamente indennizzate: in questi casi la legge prevede che il lavoratore possa chiedere al proprio datore di lavoro la possibilità di sospendere la propria attività per un periodo stabilito dalla legge stessa.

Nella maggior parte dei casi, durante l’aspettativa il lavoratore:

  • Non avrà diritto alla retribuzione.
  • Non potrà svolgere nessun tipo di lavoro.
  • Subirà una riduzione dell’anzianità, con ripercussioni sul piano previdenziale.

Un dipendente può richiedere periodi di aspettativa per tutta una serie di motivi, che si dividono fondamentalmente in due grandi gruppi:

  • Motivi di famiglia: in caso di gravi (e documentate) motivazioni familiari, il lavoratore potrà richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore ai 2 anni, ed il datore di lavoro non potrà rifiutarsi di concederlo, se non in casi particolari.
  • Motivi di formazione: i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda, potranno chiedere un periodo di aspettativa continuativo o frazionato non superiore agli 11 mesi, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario e della laurea, o alla frequentazione di corsi formativi diversi da quelli finanziati dal datore di lavoro. In questo caso la legge prevede che quest’ultimo possa decidere di non accogliere la richiesta, o rimandarla, in caso di provate esigenze di organizzazione.

La richiesta di aspettativa va presentata all’ufficio personale della propria azienda: le tempistiche ed i requisiti per il suo ottenimento sono regolati dai singoli CCNL. Nella domanda, che dovrà essere presentata con un preavviso stabilito dai singoli CCNL, dovrà essere indicata la durata esatta del periodo di sospensione del lavoro, nonché la motivazione della richiesta.

Qualunque diniego, rinvio o concessione parziale dovranno essere accuratamente motivati dall’azienda ed il dipendente avrà diritto a chiedere un riesame della domanda entro un tempo prestabilito.

aspettativa richiesta

Richiesta di aspettativa: i casi particolari.

Come già detto, il congedo può essere richiesto in tutti i casi siano presenti gravi e comprovati motivi di famiglia, come:

  • Problematiche conseguenti alla morte di un familiare.
  • Cura ed assistenza di un familiare per dedicarsi al quale il dipendente non possa più svolgere le sue mansioni.

Per familiari si intendono coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, anche nel caso non risultino conviventi. Sono ammesse a godere di questo tipo di tutela anche le famiglie di fatto.

Qualora il datore di lavoro si rifiutasse di concedere l’aspettativa, senza adeguatamente motivare la decisione, sarà tenuto a riesaminare l’istanza.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse richiedere l’aspettativa per assistere familiari affetti da handicap gravi ai sensi della Legge 104, i 2 anni di aspettati verranno regolarmente retribuiti.

L’aspettativa può essere richiesta per altre svariate motivazioni:

  • Motivi personali: può durare al massimo 12 mesi, ma il datore di lavoro è tenuto ad accordarla solo se compatibile con le esigenze aziendali.
  • Ricongiungimento con un coniuge all’estero: è previsto solo per i pubblici dipendenti nel caso in cui l’amministrazione sia impossibilitata a trasferire il lavoratore nella stessa località dove si trova il marito o la moglie.
  • Motivi di volontariato: per i lavoratori che prestano servizio per associazioni facenti parte dell’elenco dell’Agenzia di Protezione Civile, è previsto un congedo retribuito, la cui durata è disciplinata dalla legge a seconda dei singoli casi.
  • Chi viene eletto a ricoprire cariche pubbliche ha diritto ad un congedo non retribuito, ma con computo di anzianità di servizio e accredito di contributi figurativi.
  • I lavoratori ammessi alla frequenza di un dottorato di ricerca potranno richiedere un periodo di aspettativa per tutta la durata di esso. Il congedo verrà retribuito solo se il lavoratore è dipendente pubblico ed il dottorato non prevede conferimento di borse di studio.
  • Hanno diritto ad un congedo non retribuito di massimo 12 mesi anche i lavoratori pubblici che vogliano avviare un’impresa o un’attività professionale.

Molte sono le motivazioni per cui un lavoratore dipendente può richiedere un periodo di aspettativa, quasi tutte non retribuite, ma che danno la possibilità a chi ne fruisce di mantenere il posto di lavoro e, qualora lo volesse, di integrare la sua posizione previdenziale con contributi volontari.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro staff, disponibile a fornire chiarimenti.