Aspettativa non retribuita: pubblico impiego, commercio e maternità

L’aspettativa dal lavoro è un periodo di astensione volontaria da quest’ultimo, dovuto a motivi familiari o personali durante il quale il lavoratore può o meno percepire lo stipendio: oggi parleremo di aspettativa non retribuita, che non prevede quindi l’erogazione di nessuna somma a favore di chi ne usufruisce, ma ne garantisce la conservazione del posto di lavoro.

Aspettativa non retribuita e pubblico impiego.

Ogni dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato ha la possibilità di usufruire di periodi più o meno lunghi di aspettativa non retribuita, durante la quale avrà il diritto a conservare il proprio posto di lavoro. L’aspettativa può essere concessa:

  • Per motivi familiari: i dipendenti potranno astenersi dal lavoro per un tempo di 12 mesi, divisibile al massimo in due periodi e da utilizzare nell’arco di un triennio. Non sarà possibile usufruire dei due periodi di aspettativa non retribuita senza aspettare almeno 4 mesi nel caso di dipendenti statali e parastatali e 6 per i dipendenti di enti locali. Il lavoratore avrà il diritto di rientrare al lavoro prima del tempo stabilito, così come il datore di lavoro potrà richiamarlo in servizio se le motivazioni addotte per il congedo risultassero inconsistenti, ed optare per la risoluzione del contratto lavorativo qualora il lavoratore si rifiutasse di rientrare.
  • Per corsi di dottorato: per tutta la durata del corso il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
  • Per coniuge o convivente trasferitosi all’estero: il lavoratore potrà usufruire di un periodo di aspettativa lungo quanto quello di permanenza del coniuge fuori dal territorio nazionale.
  • Per vincita di concorso: i vincitori di concorsi pubblici hanno la possibilità di usufruire di una aspettativa lunga quanto il periodo di prova nella nuova amministrazione, per un massimo di 6 mesi.
  • Per avvio di attività: il dipendente potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, nel caso fosse impegnato nel lancio di una nuova attività.
  • Per particolari situazione psico-fisiche: è un tipo di aspettativa destinata ai dipendenti con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o di riabilitazione, o con familiari o conviventi inseriti in programmi di riabilitazione.

Durante il periodo di aspettativa il lavoratore non percepirà stipendio, e non vedrà calcolato questo lasso di tempo al fine della maturazione di anzianità.

Aspettativa non retribuita nel contratto del commercio.

Tutti i lavoratori con contratto del commercio (anche di apprendistato) hanno diritto ad un periodo di congedo non retribuito, qualora si presentino gravi motivi familiari riguardanti uno dei componenti della propria famiglia entro il secondo grado.

L’aspettativa potrà essere utilizzata in maniera continuativa o frazionata, e non potrà superare i 2 anni, durante i quali il lavoratore:

  • Non percepirà stipendio
  • Non potrà esercitare alcuna attività lavorativa
  • Non vedrà il periodo in questione calcolato ai fini dell’anzianità di servizio.
  • Conserverà però il suo posto di lavoro.

La richiesta di aspettativa, dove andranno specificati i motivi e la durata minima, andrà presentata al datore di lavoro il quale, entro 10 giorni dalla sua ricezione sarà tenuto a decidere se concederla o no (allegando valide motivazioni):

  • Qualora la domanda venisse accettata, il lavoratore avrà diritto a rientrare al lavoro anche prima della scadenza del tempo preventivato, comunicandolo con un apposito preavviso.
  • Qualora la domanda non venisse accetta, il lavoratore avrà diritto a recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

In caso di malattia, il lavoratore avrà invece diritto a 180 giorni di aspettativa, che potrà essere prolungata per altri 120 giorni. In caso di patologie molto gravi, e comprovate dal Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 12 mesi. Qualora il lavoratore subisse un infortunio, l’aspettativa potrà essere prolungata per tutta la sua durata.

aspettativa non retribuita normativa

Aspettativa non retribuita e maternità.

Tutte le mamme lavoratrici hanno diritto ad un periodo di congedo di maternità durante il quale potranno astenersi dal lavoro per un periodo totale di 5 mesi, così distribuiti:

  • Dai due antecedenti il parto e per i primi 3 mesi di vita del figlio.
  • A partire dall’ottavo mese di gestazione e per i 4 mesi successivi al parto.

Durante questa astensione dal lavoro, che è obbligatoria, la neo mamma percepirà un trattamento economico pari  all’80% dello stipendio prima percepito. Avrà diritto inoltre, in presenza di specifiche condizioni, ad assentarsi per un ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi, durante il quale percepirà una retribuzione pari al 30% (congedo parentale facoltativo, di cui può avvalersi anche il padre).

A questi due istituti va aggiunta l’aspettativa facoltativa per maternità, che non verrà invece retribuita: potrà essere richiesta fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ed il datore di lavoro potrà decidere se concederla o meno; la domanda dovrà infatti essere ben motivata e corredata da opportuna documentazione, che attesti gravi problemi inerenti all’accudimento del bambino (malattie gravi, disabilità, ricoveri prolungati). Hanno diritto a richiedere l’aspettativa facoltativa le madri ed i padri lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro in essere.

In conclusione è bene ricordare che tutti i lavoratori in aspettativa non retribuita non hanno diritto al versamento di alcun contributo previdenziale durante la durata di quest’ultima, ma possono riscattare tale periodo in sede pensionistica oppure coprire il periodo di assenza tramite versamento di contributi volontari.